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19 Ottobre 2010 Aggiornato il 31 Marzo 2019 alle ore 15:10

Sequestrati 1 milione di barattoli di pomodori cinesi. Dateci l’etichetta!

Ricordate le conserve straniere rietichettate italiane a Salerno? E il concentrato sequestrato a Reggio-Emilia? O ancora il vino da tavola pronto ad
Sequestrati 1 milione di barattoli di pomodori cinesi. Dateci l’etichetta!

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Ricordate le conserve straniere rietichettate italiane a Salerno? E il concentrato sequestrato a Reggio-Emilia? O ancora il vino da tavola pronto ad essere venduto come Chianti a Siena? L’ultima beffa al made in Italy risale a ieri. Nella provincia di Salerno le autorità hanno sequestrato un milione di barattoli di falso concentrato di pomodoro italiano fatto con materia prima proveniente dalla Cina ma spacciato per nostrano.

I falsi agroalimentari sono una vera sciagura per l’Italia (su quattro prodotti venduti come italiani tre non lo sono affatto). Ora una proposta di legge, da poco approvata alla Camera, (ri)prova ad alzare la voce introducendo l’obbligo di indicare in etichetta la provenienza geografica di un prodotto agroalimentare e dei suoi ingredienti. Dopo l’approvazione del Senato, il provvedimento resterà a disposizione dell’Europa per essere esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione. Ma una bocciatura dell’Europa, la sola che può legiferare in materia di etichettatura, è possibile. L’eventuale entrata in vigore è attesa comunque per non prima di gennaio ma la proposta non ha riscosso finora grandi consensi.

Le novità. L’articolo 7 del disegno di legge in discussione (“Diposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare”) specifica che l’etichetta dei prodotti alimentari non trasformati dovrà indicare il Paese di produzione mentre per i prodotti alimentari trasformati dovrà indicare il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione del prodotto.

Conseguenze per i consumatori. Premesso che in virtù del principio di libera circolazione delle merci, l’obbligo dell’indicazione dell’origine riguarderebbe solo i prodotti realizzati in Italia e non potrebbe essere applicata alle merci provenienti da altri paesi della Comunità, quali sarebbero le conseguenze pratiche per il consumatore? Un esempio: per l’acquirente di mozzarella fatta con latte non italiano (ricordate la mozzarella blu?) la provenienza da un altro paese della materia prima non sarebbe quindi più un mistero. Al consumatore spetterebbe la decisione se fidarsi più del latte italiano che di quello, poniamo il caso, sloveno. L’obbligo di indicare la provenienza di un prodotto e delle sue materie prime non si traduce però necessariamente in una maggiore trasparenza e consapevolezza per il consumatore. Tra un salume italiano e uno che non lo è, in assenza di altre indicazioni significative (ad esempio la presenza di una denominazione d’origine come il Dop), in base a quali criteri scegliere? E inoltre, sapere che un pollo è nato e cresciuto in Italia senza avere altre informazioni sul modo in cui è stato allevato non è di grande aiuto per il consumatore. Idem per le uova: non erano forse italiane le oltre 10 mila uova sequestrate a settembre nel veronese? L’etichetta made in Italy potrebbe inoltre avere come effetto sul consumatore di spingerlo a discriminare le merci straniere rispetto a quelle italiane anche in assenza di un vantaggio certo in termini di qualità. C’è poi la questione delle materie prime che l’Italia non produce o produce in misura insufficiente (ad esempio il cacao, i cereali).

Favorevoli. All’entusiasmo della maggioranza si unisce la (cauta) soddisfazione di Coldiretti, da tempo impegnata sui temi della contraffazione agroalimentare e attiva nelle istituzioni europee nel promuovere la trasparenza nell’indicazione della provenienza geografica dei prodotti, oggi valida per la carne di pollo e bovina (ma non per maiale, salumi, carne di pecora e coniglio, pasta), le uova, il latte fresco (ma non quello a lunga conservazione), il pesce, l’ortofrutta, l’olio extravergine di oliva e il miele.

Perplessi. Per la Cia (Confederazione Italiana Agricoltori) il provvedimento, dal quale sono stati stralciati tutti i capitoli che prevedevano voci di spesa, “le questioni vere dell’agricoltura non vengono affrontate e si rinviano a chissà quando misure di concreto sostegno di cui gli agricoltori proprio ora hanno assoluta necessità”. Poco convinta anche Confagricoltura, l’organismo che riunisce gli imprenditori agricoli: “Siamo a favore di un’etichettatura di origine trasparante e completa ma senza dimenticare di essere nel mercato unico”.

Contrari. Nettamente contraria Federalimentare, la federazione aderente a Confindustria: “Un prodotto è sicuro non in quanto le materie prime provengano da questa o quella località, tantomeno in quanto ciò sia indicato in etichetta”, si legge in un documento degli industriali del settore agroalimentare che aggiungono: “Il made in Italy alimentare si basa non tanto sull’origine delle materie prime impiegate quanto sulla ricetta, sulla capacità di lavorazione, sulla cultura della produzione di qualità”. Contrari, sul versante opposto, i lavoratori dell’agroindustria aderenti a CGIL che che per bocca di Mauro Macchiesi, segretario nazionale della FLAI CGIL, fanno sapere: “Il disegno di legge getta solo fumo negli occhi di quanti sostengono da tempo che nel nostro paese sia necessario intervenire per sostenere e tutelare i prodotti del made in Italy e consumatori”

Etichette opache. Ma che cosa prevede la normativa vigente in materia di tracciabilità? Il Regolamento CE n.178/2002 introduce nel diritto alimentare europeo l’obbligo della tracciabilità di tutti gli alimenti e mangimi. In base a questa normativa dal 1° gennaio del 2005 tutti gli operatori delle filiere alimentari (compresi i produttori di mangimi) sono tenuti ad indicare, in caso di richiesta delle autorità di controllo (ad esempio una ASL, i Nas) i fornitori, le caratteristiche e la quantità della materia prima e, quando siano essi stessi fornitori, a quali aziende hanno venduto i loro prodotti (e quali e in che quantità). Non sono previsti obblighi sulla cosiddetta “tracciabilità interna”, cioè sul percorso seguito da ogni materia prima e sostanza utlizzata all’interno di uno stabilimento. Con la conseguenza che, nel caso in cui un lotto di materie prime risulti pericoloso per la sicurezza alimentare, l’azienda non è in grado di ritirare dal mercato solo il prodotto trasformato per il quale è stata utilizzata la materia prima “incriminata”. In ogni caso le aziende non sono tenute ad indicare in etichetta le informazioni relative ai fornitori e ai destinatari di materia prima. Il consumatore non ne viene quindi a conoscenza.

Foto: Fernando Bustamante/AP, Pablo Argente/AP

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