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7 Giugno 2020 Aggiornato il 7 Giugno 2020 alle ore 12:11

Bonus affitti per ristoranti e bar: a chi spetta e chi non può chiederlo

È uscita la circolare dell'Agenzia delle Entrate per richiedere il credito di imposta sulle locazioni. Fuori le aperture da giugno 2019
Bonus affitti per ristoranti e bar: a chi spetta e chi non può chiederlo

Bar, ristoranti, pizzerie, alberghi ma anche agriturismi ed altre attività commerciali legate all’alimentare e alla ristorazione possono chiedere il credito d’imposta per una parte compresa tra il 30 e il 60% dell’affitto pagato nei mesi di di lockdown.

La misura riguarda tutti gli immobili ad uso non abitativo in cui sono svolte attività industriali, commerciali, artigianali o agricole.

Ricorrendo al codice tributo “6920” sarà possibile compensare con il modello F24 le imposte da pagare.

Quanto vale il bonus affitti

Il credito di imposta vale il 60% del canone di locazione.

Nel caso sia in essere un contratto di affitto d’azienda, il credito di imposta compensa il 30% del canone di locazione.

I mesi per i quali è possibile chiedere l’importo a compensazione sono quelli di marzo, aprile e maggio 2020.

Il canone di locazione per i tre mesi deve essere stato effettivamente versato. Se per qualche motivo, come un accordo con il proprietario delle mura, non è stato versato, la possibilità di utilizzare il credito di imposta resta sospeso. Per poterne usufruire occorre dunque versare il relativo importo.

Nel caso di pagamenti anticipati, occorre individuare le rate relative ai mesi di marzo, aprile e maggio che hanno il beneficio.

Le spese condominiali che sono comprese nell’importo del canone di locazione possono essere compensate ma solo se l’importo faccia parte della voce affitto e sia specificato nel contratto di locazione.

Il credito d’imposta potrà anche essere ceduto.

Chi può chiedere il bonus affitti

Per poter usufruire del bonus indicando nell’F24 il codice tributo “6920” è necessario che l’affittuario abbia subito una perdita di fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente.

Ciò significa che la perdita di fatturato non è riferita al periodo marzo – maggio, ma singolarmente per ciascun mese. La perdita deve essere calcolata con riferimento al mese di marzo, al mese di aprile e al mese di maggio. Quindi va conteggiato nel calcolo il fatturato, ad esempio, delle attività di asporto e di consegna a domicilio quando effettuate e il fatturato del periodo di riapertura se effettuata a partire dal 18 maggio.

È possibile che il credito d’imposta possa essere richiesto solo per un mese.

Il passaggio della circolare, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, spiega le modalità di calcolo.

Ai fini della modalità di calcolo per la verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi si rimanda ai chiarimenti contenuti nella circolare 9/E del 13 aprile 2020, paragrafo 2.2.5.

In particolare, il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dall’articolo 28 del Decreto Rilancio, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate, e che,
conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA
.

Questo significa che bar, ristoranti, pizzerie ed altre attività che abbiano aperto a giugno 2019 non potranno beneficiare del credito di imposta.

Nella circolare è specificato anche che il beneficio del credito di imposta può essere richiesto dai soggetti che abbiano ricavi o compensi non superiori ai 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.

Nessun problema per la categoria catastale dell’immobile cui si riferisce il canone di locazione di cui si chiede la compensazione che spetta a prescindere dalla tipologia di immobile.

Come usufruire del bonus

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa può essere ceduto. La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi. Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta sia oggetto di cessione al locatore o concedente il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, nei confronti dell’amministrazione finanziaria. In altri termini, in questa particolare ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all’importo della cessione pattuita. Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa.

Qui leggete il testo integrale della circolare.

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