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20 Gennaio 2017 Aggiornato il 6 Agosto 2017 alle ore 18:36

Tutti gli articoli della legge per decidere di non aprire un home restaurant

Sette articoli introducono, nell’ordinamento giuridico italiano, la disciplina per l’attività di ristorazione in abitazione privata o home restaurant.
Tutti gli articoli della legge per decidere di non aprire un home restaurant

condivisione pane

Sette articoli introducono, nell’ordinamento giuridico italiano, la disciplina per l’attività di ristorazione in abitazione privata o home restaurant. Dopo l’approvazione della proposta di legge da parte della Camera, nell’attesa della pronuncia del Senato, andiamo a vedere – articolo per articolo – di cosa si tratta.

Sui social network impazza il malcontento di chi, a torto o a ragione, definisce il provvedimento un insulto all’attività ristorativa, con equo contraltare da parte di chi invece giudica eccessivamente restrittivi i “paletti” imposti dalla legge.

Ecco a voi i 7 punti della discordia, di cui certamente sentiremo ancora parlare.

Il contenuto della legge

Il testo unificato delle proposte di legge di iniziativa parlamentare A.C. 3258, A.C. 3337, A.C. 3752 e A.C. 3807 si compone di 7 articoli ed è volto ad “introdurre nell’ordinamento giuridico italiano, che ne è privo, una disciplina specifica per l’attività di ristorazione in abitazione privata, al fine di valorizzare e favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità, operata attraverso l’organizzazione di eventi enogastronomici, gestiti attraverso piattaforme digitali”.

D’altra parte, se nessuno si era preso la briga fino a questo momento di fare qualcosa per promuovere le eccellenze del nostro territorio, da qualche parte si doveva pur cominciare. Almeno così sembra.

Articolo 1 (o della condivisione del cibo tradizionale e di qualità)

condivisione cibo

  1. La presente legge, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali, disciplina l’attività di ristorazione esercitata da persone fisiche in abitazioni private e prevede misure volte a garantire la trasparenza, la tutela dei consumatori e la leale concorrenza, nell’ambito dell’economia della condivisione”.

E fin qui, il libro Cuore lo abbiamo letto tutti.

  1. La presente legge ha lo scopo di valorizzare e di favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità”.

Non ne avevamo il minimo dubbio.

Articolo 2 (o del grande fratello digitale perché home restaurant è sempre web)

home restaurant

Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

  1. home restaurant”: l’attività finalizzata alla condivisione di eventi enogastronomici esercitata da persone fisiche all’interno delle unità immobiliari ad uso abitativo in cui abbiano la residenza o il domicilio, proprie o appartenenti a un soggetto terzo, per il tramite di piattaforme digitali che mettono in contatto gli utenti anche a titolo gratuito, e con preparazione dei pasti all’interno delle strutture medesime;

In pratica, si tratta di sottostare al grande fratello digitale che monitora ogni nostro movimento. D’altra parte fidarsi è bene, non fidarsi è meglio: la saggezza contadina non tradisce mai.

  1. gestore”: il soggetto che gestisce la piattaforma digitale finalizzata all’organizzazione di eventi enogastronomici.

Ci ho messo un po’ per capire questo passaggio, poi mia nipote di due anni mi ha chiarito tutto.

  1. utente operatore cuoco”: il soggetto che attraverso la piattaforma digitale svolge l’attività di home restaurant.

Anche qui, era necessario e doveroso un chiarimento altrimenti avrei pensato a un           astronauta nel momento dell’allunaggio.

  1. utente fruitore”: il soggetto che attraverso la piattaforma digitale utilizza il servizio di home restaurant condiviso dall’utente operatore cuoco.

Articolo 3 (o del fatto che tutti sapranno cosa fate almeno 30 minuti prima)

social media

  1. Il gestore deve garantire che le informazioni relative alle attività degli utenti, iscritti alle piattaforme digitali di home restaurant, siano tracciate e conservate, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. Le attività di home restaurant devono essere inserite nella piattaforma digitale almeno 30 minuti prima dell’inizio dell’evento enogastronomico. La piattaforma digitale deve conservare memoria dell’eventuale cancellazione della prenotazione del servizio prima della sua fruizione

In pratica tutti sapranno i cavoli nostri, ma faranno finta di niente. Alla faccia della privacy, le attività di noi utenti saranno tracciate – eccome – seppure nel sacro rispetto delle “vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali”.

  1. Il gestore è tenuto a rendere disponibili le informazioni di cui al comma 1 ai soggetti competenti per il controllo”.

Nulla da dire.

  1. Le transazioni di denaro sono operate mediante le piattaforme digitali e avvengono esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico”.

Il pagamento in nero è bandito, ma tranquilli che un modo per agire alla “sans façon” si trova sempre.

  1. Le piattaforme digitali prevedono modalità di registrazione univoche dell’identità.

Fine dell’anonimato?

  1. La partecipazione dell’utente fruitore all’evento enogastronomico richiede in ogni caso l’assenso da parte dell’utente operatore cuoco”.

Al bando gli autoinviti. Non facciamoci riconoscere.

  1. Il gestore verifica che gli utenti operatori cuochi abbiano stipulato un contratto di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dall’attività di home restaurant e verifica che l’unità immobiliare ad uso abitativo sia coperta da un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi”.

Se ci cade una tegola in testa, possiamo stare tranquilli. Magari non camperemo a lungo, ma nostro figlio potrà andare all’università.

  1. Il gestore verifica che gli utenti operatori cuochi siano in possesso dei requisiti di cui alla presente legge per lo svolgimento dell’attività di home restaurant, ai fini dell’iscrizione alla piattaforma digitale”.

Vietato fare i furbi. Non è che dopo un corso per corrispondenza dichiariamo al mondo di essere cuochi.

  1. Il gestore, nel rispetto del principio di trasparenza, fornisce all’utente fruitore le corrette informazioni relative al servizio offerto e ai contratti di assicurazione stipulati ai sensi del comma 6, esplicitando che trattasi di un’attività non professionale di ristorazione”.

Sbaglia chi si crede Carlo Cracco solo perché ha sfornato due teglie di pasta incaciata.

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità per garantire il controllo delle attività svolte per il tramite delle piattaforme digitali di home restaurant”.

Ça va sans dire…

Art. 4 (o della regola dei 500 coperti per 5.000 euro)

tavola-di-Natale

  1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività non rivolte al pubblico o comunque svolte da persone unite da vincoli di parentela o di amicizia, che costituiscono attività libere e non soggette a procedura amministrativa”.

Le tombolate natalizie e le partite a tappo con i parenti restano libere, per fortuna.

  1. Per lo svolgimento dell’attività di home restaurant gli utenti operatori cuochi si avvalgono della propria organizzazione familiare e utilizzano parte di una unità immobiliare ad uso abitativo che deve possedere i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59”.
  1. L’attività di home restaurant è considerata saltuaria. A tal fine non può superare il limite di 500 coperti per anno solare né generare proventi superiori a 5.000 euro annui”.

L’odore dei soldi va annusato brevemente, per evitare l’assuefazione e assicurare testimonianze di famiglie monoreddito a Report.

  1. All’attività di home restaurant si applicano le vigenti disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196”.
  1. L’esercizio dell’attività di home restaurant è subordinato al possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 della presente legge nonché al rispetto delle procedure previste dall’attestato dell’analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP) ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari”.

Non provare a fare il furbo perché ti stronchiamo in un attimo.

  1. Al fine dell’esercizio dell’attività di home restaurant i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, sono tenuti a comunicare al comune competente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); non è necessaria l’iscrizione al registro degli esercenti il commercio”.

Come a dire: firma pure le giustificazioni per assenze in classe, tanto poi noi ti chiamiamo a casa.

Art. 5 (o dell’impossibilità di fare home restaurant nei b&b)

Bed Breakfast

  1. Le unità immobiliari ad uso abitativo utilizzate per l’esercizio dell’attività di home restaurant devono possedere le caratteristiche di abitabilità e di igiene ai sensi della normativa vigente per gli immobili aventi tale destinazione”.

Se avete subaffittato un sottoscala, lasciate perdere.

  1. L’utilizzo dell’immobile per l’attività di home restaurant non comporta la modifica della destinazione d’uso dell’immobile medesimo”.

La vostra casa continua a restare la vostra casa.

  1. L’attività di home restaurant non può essere esercitata nelle unità immobiliari ad uso abitativo in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni”.

Se avete adottato per il vostro immobile la formula airbnb lasciate perdere, non è cosa.

Art. 6 (o della necessità di una SCIA)

progettazione casa SCIA

  1. Qualora l’attività di home restaurant sia esercitata senza la presentazione della SCIA ai sensi dell’articolo 4, comm 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 10, comma 1 della legge 25 agosto 1991, n. 287, ed è disposta la cessazione dell’attività medesima”.

Senza la SCIA sono cavoli amari.

Art. 7 (o della mancanza di fondi pubblici)

soldi banconote euro

  1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Non c’è trippa per gatti, già è tanto se vi abbiamo presi in considerazione.

E ora siete pronti a (non) aprire il vostro home restaurant?

[Manuela Zennaro]

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