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29 Settembre 2020 Aggiornato il 29 Settembre 2020 alle ore 16:50

Covid-19. De Luca spegne la movida: stop dalle 22 per chi non ha i tavoli

Il Presidente della Regione Campania lo aveva promesso e ha mantenuto la promessa di misure anti covid-19. Stop alla movida dalle ore 22,00
Covid-19. De Luca spegne la movida: stop dalle 22 per chi non ha i tavoli

Alla fine del lockdown da Covid-19, l’avremmo chiamata ordinanza anti movida suscitando qualche inevitabile polemica sulla definizione di movida. E sulla voglia di colpire i giovani che al rito dell’alcolico per strada non vogliono rinunciare.

Ma ci ha pensato Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania a riaffermare il concetto di movida. Ha infatti intitolato la nuova ordinanza n. 75 del 29 settembre 2020 Misure drastiche si blocca la movida.

Come aveva preannunciato nella usuale conferenza stampa in streaming del venerdì, ha applicato misure più restrittive per contenere la diffusione del coronavirus.

E la movida, dove per movida si intende l’attività di tutti gli esercizi commerciali – quindi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati – che non hanno servizio al tavolo, deve chiudere alle ore 22.

Con effetto immediato da oggi e fino al 7 ottobre.

Cosa non si può fare

divieti movida

Non è permesso il consumo di bevande alcoliche dalle ore 22,00 alle ore 06, 00. Il divieto vale per qualsiasi gradazione e pe tutte le aree aperte al pubblico. Niente capannelli in ville e parchi e tantomeno nelle aree di bar e locali pubblici.

Tradotto in soldoni, i famigerati “baretti” dovranno dire stop quando appena iniziano la loro attività. Eguale sorte per i chioschi di gelati e affini, pizza a portafoglio e “bancarelle” in genere.

La ristorazione e i bar sono subordinati alla stretta osservanza dei protocolli. E dal 1 ottobre scatta anche la misura più restrittiva per feste e ricevimenti. Il numero massimo di partecipanti non può superare le 20 unità. Un freno a party di compleanno e festeggiamenti di eventi privati. Quindi, niente catering.

Con questa ordinanza, in pratica, in Campania De Luca rimette indietro le lancette dell’orologio al 29 maggio quando firmò un provvedimento simile per contrastare la movida.

L’ordinanza di oggi purtroppo conferma che l’obbligo di mascherina all’aperto doveva intendersi come un segnale negativo. Accolto in verità bene da una parte della ristorazione che ora, nel cammino all’indietro da gambero – come aveva detto De Luca, è chiamata a rispettare con rigore distanze tra i tavoli, obbligo di mascherina quando non si è seduti, disinfezione delle mani. Oltre alla tenuta del registro delle presenze con l’identificazione certa e la rilevazione della temperatura all’ingresso di bar e ristoranti. Temperatura che non deve essere superiore ai 37,5°C.

Un ulteriore passo indietro del gambero sarebbe fatale per bar, ristoranti e pizzerie. Vincenzo De Luca ha avvisato, tocca a ristoratori e clienti evitare misure ancora più restrittive.

Cosa dice la nuova ordinanza anti movida

hamburger

Ho appena firmato l’ordinanza n.75 che contiene ulteriori misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. Ecco la parte ordinativa del testo (qui il testo integrale)

1. Con decorrenza immediata e fino al 7 ottobre 2020, salvo ulteriori modifiche in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata:

1.1. l’esercizio e la fruizione delle attività connesse a Cinema, Teatri e Spettacoli dal vivo, Ristorazione e Bar, Wedding e Cerimonie, sono subordinati alla stretta osservanza dei protocolli;

1.2. lo svolgimento di feste e di ricevimenti dal 1 ottobre è consentito esclusivamente nel rispetto del limite massimo di n. 20 partecipanti per ciascun evento e nell’osservanza delle ulteriori misure previste dai protocolli;

1.3. a tutti gli esercizi commerciali (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati), dalle ore 22,00 è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nonché di tenere in funzione distributori automatici. Resta consentita la somministrazione al banco, nel rispetto del distanziamento obbligatorio, nonché ai tavoli, purché nel rispetto dei Protocolli vigenti. Agli esercizi che non possano garantire dette misure è fatto obbligo di chiusura alle ore 22,00;

1.4. dalle ore 22,00 alle ore 06, 00 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali, nonché nelle aree prospicienti bar ed altri locali pubblici;

Niente fiere e sagre

1.5. resta sospesa l’attività di sagre e fiere e, in generale, ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse.

2. Per quanto non previsto dal presente provvedimento, restano confermate e prorogate fino al 7 ottobre 2020 le disposizioni di cui all’Ordinanza n.72 del 24 settembre 2020, pubblicata sul BURC in pari data. Restano altresì confermate le disposizioni di cui alle Ordinanze n.73 del 25 settembre 2020 e n.74 del 27 settembre 2020, pubblicate sul BURC nella data di adozione.

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