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26 Ottobre 2020 Aggiornato il 26 Ottobre 2020 alle ore 12:01

Coprifuoco in Campania dalle 23. No all’asporto, sì a delivery e drive-in

La nuova Ordinanza n. 85 ripristina in Campania il coprifuoco dalle ore 23. Vietati gli spostamenti tra province. Ok al delivery
Coprifuoco in Campania dalle 23. No all’asporto, sì a delivery e drive-in

Vincenzo De Luca, il Presidente della Regione Campania, ha firmato una nuova ordinanza, la n. 85, che riafferma il coprifuoco.

C’è quindi l’obbligo di rientro a casa entro le ore 23 almeno fino al 31 ottobre.

Entro il 28 ottobre si conosceranno le regole da rispettare per i giorni della commemorazione dei defunti.

Confermate quindi le limitazioni per il settore della ristorazione. È vietato l’asporto ma sarà possibile effettuare il servizio drive-in con consegna del cibo all’utente in auto dell’ordine da effettuare in remoto. Una disposizione più stringente rispetto a quanto previsto dal nuovo Dpcm che lo permette fino alle ore 24. E anche rispetto all’ordinanza n. 79 che lo prevedeva fino alle 21.

Giuseppe Pignalosa pizza capricciosa Gina asporto

Ugualmente, misura maggiormente restrittiva per il servizio di consegna a domicilio. Il delivery sarà consentito fino alle 23 nel senso che l’ultima consegna potrà partire alle 23.

Due disposizioni che in combinato con il coprifuoco tarpano le ali soprattutto alle pizzerie che, come tutte le attività di ristorazione, dovranno terminare il servizio al tavolo entro le 18 secondo il nuovo Dpcm.

pizza asporto drive in coprifuoco

Una situazione che non migliora anche sul fronte delle limitazioni geografiche. Confermato il divieto di mobilità interprovinciale e dunque non è nemmeno pensabile di prendere una pizza o un qualsiasi cibo allontanandosi dalla provincia di residenza. Inoltre è ribadita la forte raccomandazione di non allontanarsi dal territorio comunale se non nei casi di stretta necessità.

pizza napoletana delivery coprifuoco

[L’immagine di copertina è di Luigi Gallo che offre il suo supporto grafico ai ristoratori e ai pizzaioli per la comunicazione nelle consegne delivery e i futuri cambiamenti. Un supporto per il messaggio delivery è offerto anche dalle pagine Facebook e Instagram di Pizza Napoletana]

Ordinanza n. 85 del 25 ottobre 2020: coprifuoco e delivery

1.4 fatto salvo quant’altro previsto dal DPCM 24 ottobre 2020, a tutti gli esercizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, vinerie e simili), è fatto divieto di vendita con asporto.

AGGIORNAMENTO di oggi lunedì 26/10/2020, ore 11:30: una rettifica all’ordinanza precisa che la vendita con asporto è in realtà consentita fino alle 22:30.

Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto, i quali possono esercitare la propria attività, nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti, assicurando un sistema di prenotazione da remoto. La consegna a domicilio è comunque ammessa, con possibilità di disporre la partenza dell’ultima consegna fino alle ore 23:00;

1.5  è fortemente raccomandato di non allontanarsi dal proprio comune di domicilio, dimora o residenza se non strettamente necessario. In ogni caso:

a) dalle ore 23,00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro;

b) per l’intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio abituale o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. Sono consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione – incluse l’attività formativa, di training, nonché gli allenamenti connessi ad impegni correlati a competizioni consentite dalle disposizioni vigenti – o socio-assistenziali ovvero situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro. La disposizione non si applica al transito necessario allo spostamento verso altre regioni italiane o straniere;

1.6 la prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamenti ai sensi del punto 1.5 della presente ordinanza incombe sull’interessato e deve essere assolto producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto- legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ regionali sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.

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