Plexiglass e maschere FFP2 al ristorante dall’11 maggio in Alto Adige
L’attenzione dei ristoranti e delle pizzerie e tutta puntata sulle norme che consentiranno di riaprire.
Non è ancora scontato che la data del 1 giugno prevista dal governo nazionale non sia anticipata al 18 maggio, ma c’è anche chi ha anticipato ulteriormente come l’Alto Adige che ha approvato la legge 8 maggio 2020 n. 4 che prevede la riapertura già da lunedì 11 maggio.
L’articolo 1 al comma 12 prevede che “Tutte le attività economiche devono assicurare un adeguato rapporto tra superficie e persone, al fine di garantire il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza e deve essere altresì assicurato che gli ingressi avvengano in modo dilazionato. Trovano applicazione le misure di cui all’allegato A, sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale”.
Il comma 15 stabilisce che “A decorrere dall’11 maggio i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande sono riaperti, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 12″.
Vediamo quindi quali sono le prescrizioni dell’Allegato A (qui trovate tutta la legge)
Le norme per la ristorazione in Alto Adige
Balza subito all’occhio come il tema del distanziamento sia stato normato. Due metri tra persone a meno che non facciano parte dello stesso nucleo familiare convivente e almeno un metro tra schienali delle sedie.
La distanza può essere ridotta solo se siano previste barriere fisiche adeguate per prevenire la diffusione delle goccioline contagiate (droplet). Quindi i famigerati divisori in plexiglass, ma anche in altri materiali proprio come la regola imposta in Svizzera, possono contribuire a mantenere quanto più possibile i posti a disposizione di un ristorante.
Attenzione al termine adeguati: altezza da terra e larghezza sono elementi da prendere in considerazione.
In evidenza anche la prescrizione per il personale di servizio che deve indossare mascherin FPP2 e non “semplici” chirurgiche.
Misure specifiche per le attività di ristorazione
- Le misure valgono per ogni forma di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, anche nell’ambito dell’attività alberghiera.
- Per le attività di ristorazione, al posto della regola di 1/10 si applica la seguente restrizione: nel ristorante non possono essere presenti più ospiti di quanti siano i posti a sedere. Negli esercizi di somministrazione di bevande si aggiungono anche i posti in piedi al banco, distanti due metri l’uno dall’altro. I tavoli devono essere disposti in modo tale che ci sia una distanza di due metri tra le persone o di un metro tra una schiena e l’altra, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente. Questa distanza può essere ridotta solo se tra le persone vengono installati dispositivi di separazione adeguati per prevenire il droplet.
- I tavoli, gli utensili e le barriere fisiche tra le persone devono essere pulite e sanificate dopo ogni cambio di clienti.
- Negli esercizi di somministrazione di pasti si raccomanda l’uso di un sistema di prenotazione.
- La consumazione e la somministrazione al banco è consentita solo se viene mantenuta la distanza interpersonale di due metri tra i clienti, o se sono previste opportune barriere fisiche che impediscono il droplet.
- Solo al tavolo – o al banco per il tempo strettamente necessario per la consumazione – è permesso di non utilizzare le protezioni delle vie respiratorie.
- La disinfezione delle mani è obbligatoria prima e dopo l’utilizzo del bagno.
- Il personale di servizio, che continuamente durante il lavoro è a contatto con gli ospiti, deve utilizzate maschere del tipo FFP2 senza valvola o equivalenti.
Misure generali
È bene riportare anche le misure generali che prevedono l’utilizzo della mascherina la distanza interpersonale di un metro in tutti i luoghi accessibili al pubblico, quindi anche nei ristoranti: norma riferita ai clienti che non possono passeggiare per la sala senza mascherina.
Attenzione anche alla disposizione che prevede che i proprietari di locali devono evitare gli assembramenti all’accesso anche nelle vicinanze del locale.
Quanto alla questione temperatura, all’articolo 1 comma 7 è previsto che “I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C rimangono presso il proprio domicilio, evitano i contatti sociali e contattano il proprio medico di famiglia o l’ufficiale sanitario. Per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena e/o risultati positivi al virus SARS-CoV-2 vige il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, tranne che per effettuare una visita medica”. Quindi nessun obbligo dei gestori di rilevare la temperatura che si presume responsabilità in capo a ciascun cittadino di verificare prima di uscire da casa.
- All’aperto e negli spazi comuni deve essere sempre mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di due metri, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente.
- Al di sotto di tale distanza interpersonale è fatto obbligo per tutti di usare le protezioni delle vie respiratorie, fatta eccezione per i membri dello stesso nucleo familiare convivente.
- In tutti i casi dove vi siano potenziali assembramenti, quando vi sia la possibilità concreta di incrociare o incontrare altre persone, senza che si possa mantenere la distanza interpersonale di due metri (come per esempio nelle zone pedonali, sui marciapiedi, etc.) è fatto obbligo per tutti di usare le protezioni delle vie respiratorie.
- In tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, tutti indistintamente devono usare le protezioni delle vie respiratorie e mantenere una distanza interpersonale di un metro.
- Come protezioni delle vie respiratorie sono utilizzate mascherine chirurgiche monouso o, in alternativa, mascherine in tessuto lavabile e riutilizzabile, comprese quelle realizzate in proprio, che, se indossate correttamente, assicurano la copertura della bocca e del naso. Possono altresì essere utilizzate idonee visiere protettive o protezioni equivalenti. Le mascherine devono essere tutte senza valvola.
- Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico deve sempre e ovunque essere possibile per gli utenti la disinfezione delle mani. Si raccomanda inoltre che tutti i cittadini portino sempre con sé il disinfettante per le mani e lo utilizzino regolarmente.
- I proprietari di locali aperti al pubblico devono prevedere regole d’accesso per evitare assembramenti all’interno dei locali, negli androni, nelle gallerie, corridoi e relative vicinanze che non consentono più il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza.
C’è anche da sottolineare che il Ministro per i Rapporti con le Regioni, Francesco Boccia, ha detto che impugnerà l’atto della Provincia Autonoma: “Poiché la Provincia Autonoma di Bolzano ha deciso di aprire ugualmente alcune attività commerciali pur in assenza delle linee guida sul lavoro che sono in corso di elaborazione in questi giorni dal comitato tecnico scientifico su proposta dell’Inail e alle quali tutti i presidenti di Regione, anche nella conferenza Stato Regioni di ieri, hanno dichiarato di attenersi, il governo non può fare altro che impugnare il provvedimento, limitatamente alle parti in contrasto con le regole sulla sicurezza sul lavoro”.