Coronavirus. Campania, di nuovo divieto di asporto dalle 21. Ok al drive-in
La geografia delle ordinanze a seguito del nuovo Dpcm coronavirus del 18 ottobre si moltiplica. Evitare il lockdown è la linea seguita dal Governo nazionale che confida, non senza polemiche, negli amministratori locali per eventuali misure maggiormente restrittive.
In Campania, il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha emanato l’ordinanza n. 81 del 19 ottobre. Che in sostanza riprende le misure di prevenzione stabilite con la n. 79.
La nuova ordinanza avrà efficacia fino al 13 novembre. Anche se si è in attesa di una ordinanza che – come annunciato dallo stesso De Luca – potrebbe imporre il coprifuoco nei due fine settimana che ci separano da Halloween.
Le disposizioni che riguardano bar, ristoranti e pizzerie sono essenzialmente due.
Il divieto di asporto dalle 21. A meno che non sia attivo un sistema di drive-in con consegna all’auto del cliente.
L’obbligo di chiusura per bar, pasticcerie ed esercizi simili alle 23. E la riapertura alle ore 5 del mattino. Dal giovedì alla domenica. Nel testo dell’ordinanza non si ripete la disposizione di chiusura degli esercizi senza servizio al tavolo alle ore 18, ma c’è l’indicazione all’art. 2.
Per tutto quanto non previsto dalla presente Ordinanza, restano ferme le disposizioni del DPCM 13 ottobre 2020, come modificate dal DPCM 18 ottobre 2020.
Le disposizioni dell’ordinanza su asporto e pizza drive
1.1. a tutti gli esercizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, vinerie e simili) è fatto divieto di vendita con asporto dalle ore 21,00. Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto, i quali possono esercitare la propria attività, nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti, assicurando un sistema di prenotazione da remoto. La consegna a domicilio è comunque ammessa senza limiti di orario;
1.2 ai bar, pasticcerie, gelaterie ed esercizi consimili, è fatto obbligo di chiusura dalle ore 23,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, nei giorni dalla domenica al giovedì. Fanno eccezione i soli bar/punti di ristoro presso le stazioni di servizio delle autostrade e tangenziali nonché quelli presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio;
Niente sagre e cerimonie
1.3. sono vietate le feste e ricevimenti, anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose
(matrimoni, battesimi), in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto con la partecipazione di invitati
che siano estranei al nucleo familiare convivente, anche se in numero inferiore a 30;
1.7. è confermato il divieto dell’attività di sagre e fiere e, in generale, ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse;