Ischia vieta i buttadentro nei ristoranti con multe fino a 694 euro

Ischia, isola del Golfo di Napoli, è una rinomata località turistica che attrae visitatori grazie alle sue bellezze naturali, alle terme e al clima mite. Nel 2022 è stata eletta isola più bella del mondo da Travel & Leisure. Come molte destinazioni popolari, anche Ischia conosce le figure dei cosiddetti “buttadentro”. Sono gli incaricati degli esercizi commerciali, prevalentemente ristoranti, con l’obiettivo di invitare i passanti ad entrare nei locali. Questa pratica, sebbene diffusa in diverse aree turistiche, può essere percepita negativamente sia dai visitatori che dai residenti. Il termine stesso “buttadentro” suggerisce un approccio talvolta insistente o eccessivamente persuasivo, lasciando intendere le ragioni per cui l’amministrazione comunale potrebbe averla considerata problematica.
Il comune di Ischia infatti ha adottato un provvedimento per contrastare questo fenomeno. Il sindaco Enzo Ferrandino, contro la pratica che definisce odiosa, ha emanato un’ordinanza che vieta esplicitamente l’attività dei “buttadentro”. L’azione diretta del sindaco indica una volontà precisa di intervenire su un aspetto considerato rilevante per l’ordine pubblico e la qualità dell’offerta turistica locale.
Il sindaco ha motivato il provvedimento con la primaria esigenza di garantire la sicurezza e la vivibilità dei turisti che scelgono il comune di Ischia per le loro vacanze. Questa priorità accordata al benessere dei visitatori evidenzia il ruolo cruciale del turismo per l’economia e l’immagine dell’isola. L’amministrazione riconosce che esperienze negative, come quelle potenzialmente causate da “buttadentro” insistenti, potrebbero scoraggiare i turisti, con conseguenze negative per il principale motore economico di Ischia.
Cosa si può fare e cosa non si può fare

L’ordinanza del 10 aprile chiarisce che “E’ vietato svolgere sulle pubbliche strade e piazze, su aree pubbliche in concessione e private ad uso pubblico qualsiasi attività di intermediazione e/o promozione di offerte di beni e servizi, inclusa la pubblicità ambulante con qualsiasi forma o mezzo.
È altresì vietato lo svolgimento di attività di mediazione, promozione di attività ristorative, mediante personale collocato all’esterno dei locali o di promozione da parte di venditori di articoli al dettaglio.
Qual è la pubblicità consentita ai ristoranti
Le attività di ristorazione possono esporre, all’interno dello spazio in concessione la tabella del menù delle dimensioni massime di cm 70 x cm 50. Quindi oltre la necessaria esposizione del menu e dei prezzi all’ingresso dei ristoranti e delle pizzerie. Tale tabella – evidentemente su cavalletto o comunque autoportante – non deve “arrecare intralcio fisico ai pedoni, né intralcio fisico e visivo alle attività commerciali vicine”. I titolari di concessioni di suolo pubblico per attività commerciali sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste nella predetta ordinanza e negli atti di concessione di suolo pubblico. In ogni caso i titolari “rispondono del comportamento del personale dipendente per le violazioni della presente ordinanza”.
Le sanzioni contro i “buttadentro” a Ischia

L’ordinanza comunale che vieta l’attività dei “buttadentro” a Ischia prevede anche sanzioni. Le violazioni al provvedimento e alle disposizioni autorizzative sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma variabile da 173 € a 694 €. In caso di violazioni reiterate, è prevista anche la sospensione dell’attività commerciale fino a 3 giorni.
Le potenziali implicazioni sono significative. C’è la possibilità di migliorare l’esperienza turistica complessiva. Ma le attività commerciali dovranno creare nuove modalità di promozione. Ugualmente è prevedibile un potenziale impatto sull’occupazione di coloro che svolgevano l’attività di “buttadentro” almeno nel comune di Ischia. Per ora gli altri comuni dell’isola (Casamicciola Terme Lacco Ameno, Forio d’Ischia, Barano d’Ischia e Serrara Fontana) non hanno adottato un provvedimento simile.
Contro l’ordinanza sindacale è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni o al presidente della Repubblica entro 120.