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22 Novembre 2011 Aggiornato il 7 Aprile 2019 alle ore 14:32

L’Europa manda in soffitta la vecchia etichetta alimentare

Largo all'etichetta trasparente. Sarà pubblicata oggi sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la nuova normativa sull'etichettatura dei prodotti
L’Europa manda in soffitta la vecchia etichetta alimentare

Largo all’etichetta trasparente. Sarà pubblicata oggi sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la nuova normativa sull’etichettatura dei prodotti alimentari approvata a luglio dal Parlamento Europeo in seduta plenaria. Entro 20 giorni l’entrata in vigore.

Una riforma costata anni di trattative dentro le istituzioni europee e che finalmente vede la luce anche se per trovare la nuova etichetta sulle confezioni dei prodotti dovremo attendere ancora. I produttori hanno infatti tre anni di tempo per mettersi in regola.

“Abbiamo lavorato più di tre anni sulla proposta, nel corso di due legislature, discusso e negoziato circa 3000 emendamenti, analizzando ogni aspetto delle informazioni destinate al consumatore”, aveva spiegato a luglio al sito Il Fatto Alimentare la relatrice, la tedesca Renate Sommer. ” Il risultato è positivo, perché questo regolamento darà la possibilità di ricevere una migliore informazione sui prodotti alimentari”.

Finisce in soffitta quindi la direttiva 79/112/CEE per fare posto al nuovo Regolamento che sarà valido su tutto il territorio dell’Unione. Le nuove disposizioni non riguardano, deroga di non poco conto, i prodotti sfusi e quelli confezionati in negozio (es. i salumi e i formaggi porzionati e incartati al supermercato). Restano esclusi dagli obblighi indicati nel nuovo Regolamento comunitario anche le bevande alcoliche nonché l’eventuale dicitura, prevista in un primo momento, “prodotto a partire da animale sottoposto a macellazione senza stordimento”. Un vero peccato!

Ecco le principali novità:

L’etichetta dovrà contenere informazioni relative a: eventuale presenza di sostanze allergizzanti, peso netto, scadenza. Quest’ultima dovrà essere indicata anche sulla confezione interna. Per la carne e per le preparazioni a base di carne, per i prodotti ittici surgelati o congelati non lavorati deve essere indicata la data di surgelazione o di congelamento.

Le informazioni dovranno essere ben visibili ed essere collocate nello stesso campo visivo della denominazione del prodotto. Il carattere tipografico dovrà essere infatti di 1,2 millimetri (0,9 mm per le confezioni più piccole).

Le etichetta dovranno contenere informazioni dettagliate sul contenuto di 7 valori nutrizionali (valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, proteine, zuccheri e sale) per 100 grammi o 100 millilitri di prodotto (facoltativa quella relativa alle singole porzioni). Entro tre anni dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento la Commissione esaminerà l’ipotesi di una proposta legislativa per introdurre anche l’obbligo di indicare l’eventuale presenza nell’alimento di grassi trans, particolarmente pericolosi per il colesterolo e per il sistema cardio-vascolare.

Le informazioni nutrizionali potranno essere veicolate da simboli o pittogrammi (ad esempio le tabelle nutrizionali a semaforo adottate nel Regno Unito, generalmente collocate sul davanti della confezione, più immediate, anche se meno dettagliate, delle parole contenute nella normale etichetta posta sul retro). L’elenco degli ingredienti potrà comunque essere indicato anche al di fuori dell’etichetta (per esempio negli stand) e deve essere disponibile su richiesta.

L’etichetta dovrà indicare chiaramente il tipo di olio utilizzato (se d’oliva, di semi o altro). Non sarà più sufficiente l”indicazione generica di “oli e grassi”.

Sull’etichetta dei prodotti scongelati dovrà comparire l’informazione “scongelato“.

L’etichetta dovrà indicare l’eventuale presenza di acqua in quantità superiore al 5% in preparati a base di carne e di pesce.

L’etichetta dovrà indicare l’eventuale presenza di un involucro non commestibile in salumi insaccati.

Per la carne fresca suina, ovina, caprina e per il pollame dovrà essere essere indicato, entro due anni, il paese di origine (per il manzo questo obbligo, introdotto dopo il diffondersi dell’epidemia di ‘mucca pazza’, esiste già). L’indicazione della provenienza è sempre obbligatoria quando questa è correlata alla qualità dell’alimento come accade per i prodotti Dop e Igp. L’Europa si riserva di valutare entro cinque anni se estendere o meno l’obbligo di indicazione ai seguenti prodotti: le altre carni (ad esempio il coniglio), gli alimenti non trasformati (frutta e verdura) o mono-ingrediente, il latte, anche quando questo è usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, la carne quando è presente come ingrediente in altre preparazioni e per tutti i prodotti che rappresentano più del 50% dell’alimento.

L’indicazione della provenienza è obbligatoria in tutti i casi in cui l’assenza di questa informazione potrebbe ingannare il consumatore. Cosa che accade per gli alimenti caratteristici del made in Italy ma prodotti all’estero. Esempio: se il pomodoro contenuto in una conserva proviene dalla Francia, trattandosi di prodotto tipico del made in Italy, il nuovo Regolamento prevede che la provenienza non italiana sia chiaramente indicata sulla confezione anche se il pomodoro non rientra tra i prodotti per i quali l’obbligo è previsto. Un’integrazione non da poco per un paese come l’Italia afflitto dall’Italian Sounding.

L’etichetta dovrà indicare chiaramente se una confezione di carne o pesce è stata ottenuta dall’unione di pezzi differenti.

Nell’etichetta dovrà essere indicata l’eventuale presenza di caffeina superiore a 150 milligrammi nelle bevande diverse dal caffè e dal tè. In questo caso è obbligatoria anche l’avvertenza: “Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento”.

Sul sito Il Fatto Alimentare il Regolamento può essere scaricato sia gratuitamente sia con una donazione a favore delle Onlus Agire o di Medici Senza Frontiere o di Oxfam.

[Fonte: ilfattoalimentare.it, repubblica.it Foto: spesaduepuntozero.it, etichettopoli.com. ecoseven.net]

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